Coronavirus. Nuovo Dpcm di ottobre, le misure per gli enti del terzo settore

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/10/2020 il nuovo DPCM che, visto l’andamento dell’emergenza epidemiologica, dispone alcune provvedimenti tesi a porre attenzioni o restrizioni, validi sino al 13 novembre 2020.

Alcuni di essi possono riguardare anche gli enti del terzo settore. Di seguito ne riportiamo alcuni (e in fondo alla pagina un articolo di approfondimento) ricordando che tutte le attività consentite debbono rispettare gli appropriati protocolli di sicurezza, e rimandando alla lettura di tutto il DPCM per un opportuno approfondimento (DPCM del 13 ottobre 2020).

  • è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé e di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
  • va mantenuta una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia;
  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • sono consentite l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al  benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico;
  • sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
  • restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori;
  • ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021;
  • le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;
  • l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni;
  • sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali  rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Coronavirus, cosa cambia con il nuovo Dpcm anche per il non profit

Entra in vigore domani 14 ottobre il nuovo provvedimento governativo per contrastare l’aumento dei contagi in Italia. Indicazioni sull’utilizzo delle mascherine ma anche sulle attività ludiche, ricreative ed educative per i minori, lo sport, i centri culturali e sociali e la disabilità

Il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 – in vigore dal 14 ottobre 2020 ed efficace sino al 13 novembre 2020 – contiene nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 e che interessano anche il mondo del terzo settore e del non profit in generale.

Il provvedimento fa seguito al d.l. n. 125/2020, entrato in vigore l’8 ottobre scorso, che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 disponendo tra l’altro:

    misure stringenti per l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine);
    la proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
    modifiche al Testo unico in tema di sicurezza sul lavoro.

Tra le altre cose, il decreto n. 125/2020 ha prorogato (al 31 dicembre 2020) la possibilità per le  associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza di riunirsi  secondo  tali  modalità,  nel rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilità  previamente fissati,  purché  siano  individuati  sistemi  che   consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalità individuate  da ciascun ente.

In attesa dell’adozione del d.P.C.M. di oggi, ha continuato ad avere effetto il d.P.C.M. 7 settembre 2020 e le misure in esso contenute, tra cui l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, e delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Le disposizioni del citato d.P.C.M. 7 settembre 2020 sono sostituite da quelle dell’odierno d.P.C.M. 13 ottobre 2020, i cui contenuti sono qui di seguito sintetizzati.
Utilizzo di mascherine all’aperto e al chiuso

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi.

Da tale obbligo sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e per tutti coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi ed è fatto obbligo di rispettare il divieto di assembramento e di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Minori e attività ludiche, ricreative e educative

L’accesso dei minori ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 (anche con modalità a distanza); allo stesso modo, nelle Università lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle relative prescrizioni.
Svolgimento di attività sportiva

Diverse prescrizioni sono introdotte in merito allo svolgimento dell’attività sportiva e motoria all’aperto o al chiuso e alle competizioni sportive: il riferimento è, in particolare, alle limitazioni concernenti la presenza del pubblico e le modalità di svolgimento degli sport di contatto e al necessario rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Nello specifico:

    è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
    per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico a determinate condizioni:
    con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi;
    esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere;
    con adeguati volumi e ricambi d’aria;
    a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni predette, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali;

    l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
    lo svolgimento degli sport di contatto – che saranno individuati con provvedimento del Ministro dello Sport – è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
    al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da federazioni sportive nazionali e internazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Cip, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Attività dei centri culturali e sociali

Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Disabilità

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Inoltre le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Le altre misure

Il provvedimento pone limitazioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche (consentite soltanto in forma statica), alle attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo e agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche (tutte da svolgersi secondo precise prescrizioni).

Allo stesso modo, sono previste restrizioni allo svolgimento di feste (al chiuso e all’aperto) e prescritte condizioni specifiche per l’accesso al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, come quello ai luoghi di culto, al fine di evitare assembramenti di persone.

Condizioni particolari sono imposte per lo svolgimento di attività economiche al dettaglio e delle attività dei servizi di ristorazione (quest’ultime consentite entro precisati limiti temporali).

Il d.P.C.M. interviene anche in merito all’erogazione del trasporto pubblico locale e di linea (affidando al presidente della Regione la relativa programmazione funzionale a contenere l’emergenza), allo svolgimento delle attività professionali (da attuarsi anche mediante il lavoro agile) e alle attività degli stabilimenti balneari e delle strutture recettive.

Specifiche disposizioni sono poi previste in merito agli spostamenti da e per l’estero, in relazione agli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e con riferimento alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.

Completano il provvedimento le prescrizioni relative agli obblighi dei vettori e degli armatori e in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.

Articolo da: Cantiere terzo settore

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